RegolamentoCapo X

Art. 816

Contabilità dei terreni annessi agli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii ai quali sono annessi terreni coltivati per conto dell'amministrazione, si osservano le norme speciali contenute negli intorno al carico ed allo scarico delle materie e dei prodotti, alla tenuta del registro relativo e alla produzione dei conti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-816

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