RegolamentoCapo X

Art. 815

Valore del materiale a fine di esercizio.

In vigore dal 30 giu 1891
I valori da attribuirsi alle materie a fine di esercizio nelle speciali colonne degl'inventarii, e le variazioni al valore del bestiame e del materiale mobile appartenente alle varie industrie della colonia, devono essere accertati mediante regolare perizia del consiglio di amministrazione.
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