Regolamento›Capo XI
Art. 819
Bollettario di ricevimento del danaro.
In vigore dal 30 giu 1891
Il bollettario di ricevimento del danaro depositato, quando non sia tenuto dal portinaio, può affidarsi al comandante, al capoguardia o ad un agente di custodia scelto dall'autorità dirigente. In ogni caso devono dalla medesima ritirarsi a brevi periodi le somme, apponendo sul bollettario stesso la dichiarazione di ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-819