Regolamento›Capo XI
Art. 819
818 / 890Bollettario di ricevimento del danaro.
In vigore dal 30 giu 1891
Il bollettario di ricevimento del danaro depositato, quando non sia tenuto dal portinaio, può affidarsi al comandante, al capoguardia o ad un agente di custodia scelto dall'autorità dirigente. In ogni caso devono dalla medesima ritirarsi a brevi periodi le somme, apponendo sul bollettario stesso la dichiarazione di ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-819