Regolamento›Capo XI
Art. 818
Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.
In vigore dal 30 giu 1891
Nelle carceri affidate a direttori di stabilimenti penali, la tenuta dei registri indicati nell'articolo precedente spetta al contabile, salvo l'eccezione stabilita nel capoverso dell', ed osservate le norme sul maneggio del danaro negli stabilimenti penali.
Lo stesso si osserva quando ad un carcere venga destinato un impiegato contabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-818