Regolamento›Capo XI
Art. 817
Registri di contabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
Presso ogni carcere giudiziario devono essere tenuti dalla dirigente autorità o da altro impiegato o agente di custodia, sotto la propria responsabilità, i seguenti registi:
a) delle ricevute del denaro depositato;
b) di cassa;
c) del movimento di fondi;
d) ausiliare dei fondi diversi;
e) delle somme in deposito sulla mano d'opera dei giudicabili;
f) delle camere o celle a pagamento concesse ai detenuti;
g) dei conti correnti dei medesimi;
h) dei conti correnti degli agenti di custodia.
Il registro di cui alla lettera b deve essere sempre tenuto dall'autorità dirigente e nelle carceri mandamentali potrà omettersi la tenuta dei registri indicati alle lettere c, d, e, f.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-817