RegolamentoCapo XI

Art. 817

Registri di contabilità.

In vigore dal 30 giu 1891
Presso ogni carcere giudiziario devono essere tenuti dalla dirigente autorità o da altro impiegato o agente di custodia, sotto la propria responsabilità, i seguenti registi: a) delle ricevute del denaro depositato; b) di cassa; c) del movimento di fondi; d) ausiliare dei fondi diversi; e) delle somme in deposito sulla mano d'opera dei giudicabili; f) delle camere o celle a pagamento concesse ai detenuti; g) dei conti correnti dei medesimi; h) dei conti correnti degli agenti di custodia. Il registro di cui alla lettera b deve essere sempre tenuto dall'autorità dirigente e nelle carceri mandamentali potrà omettersi la tenuta dei registri indicati alle lettere c, d, e, f.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-817

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