Regolamento›Capo X
Art. 814
Determinazione dei prezzi di costo e di vendita dei prodotti agricoli.
In vigore dal 30 giu 1891
Il prezzo di costo e di vendita dei varii prodotti è determinato dal direttore con norme analoghe a quelle stabilite per i manufatti, e tenute presenti le mercuriali delle località vicine.
Pei prodotti di maggiore importanza, come cereali, vino, olio, ecc., la definitiva determinazione del prezzo di vendita deve farsi dal consiglio d'amministrazione indicato nell' e sottoporsi all'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-814