RegolamentoCapo X

Art. 811

Ordini di carico e scarico.

In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore, in seguito a richiesta del ragioniere, appone la sua firma sugli ordini di carico e scarico delle materie prime e accessorie, dei prodotti dell'agricoltura e delle industrie affini. Questi ordini devono compilarsi per cura dello stesso ragioniere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-811

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