RegolamentoCapo X

Art. 807

Rami di contabilità.

In vigore dal 30 giu 1891
In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, l'azienda agricola si tiene distinta in quattro divisioni corrispondenti ai seguenti titoli: a) vigne e vinificazione; b) campi, prati e orti; c) piante, boschi, macchie e prodotti attinenti; d) bestiame, suo prodotto e lavoro. Di tutte indistintamente le somministrazioni, i trapassi, le prestazioni fatte non solo fra le suddette divisioni, ma fra queste, la casa, le manifatture e il fabbricato, si tien nota in appositi giornali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-807

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