Regolamento›Capo X
Art. 803
Deperimenti, guasti, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Di ogni deperimento verificato, di ogni guasto avvenuto nei prodotti pendenti o raccolti, nonché della morte, della dispersione e delle gravi malattie di capi di bestiame, l'agronomo deve prontamente riferire per iscritto al direttore, il quale ne promuove l'accertamento mediante deliberazione del consiglio d'amministrazione indicato nell', e ne riferisce poi al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-803