RegolamentoCapo X

Art. 803

Deperimenti, guasti, ecc.

In vigore dal 30 giu 1891
Di ogni deperimento verificato, di ogni guasto avvenuto nei prodotti pendenti o raccolti, nonché della morte, della dispersione e delle gravi malattie di capi di bestiame, l'agronomo deve prontamente riferire per iscritto al direttore, il quale ne promuove l'accertamento mediante deliberazione del consiglio d'amministrazione indicato nell', e ne riferisce poi al Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-803

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo