Regolamento›Capo X
Art. 798
Attribuzioni.
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo deve, d'accordo col direttore, procedere alla formazione del piano organico indicato nell', nonché alla compilazione di tutti i disegni, calcoli, piani di strade e di edifizii colonici, rispondenti alle esigenze agricole, esclusa affatto ogni spesa di lusso o altra che non sia strettamente necessaria nell'interesse dell'azienda. Ove occorra, dietro proposta del direttore, l'agronomo può essere assistito da un ingegnere.
All'agronomo stesso compete pure la sorveglianza dei predetti lavori e della tenuta delle relative contabilità, secondo quanto viene stabilito in appresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-798