RegolamentoCapo IX

Art. 793

Vigilanza sull'annotazione del lavoro dei detenuti o ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte invigila che i lavori eseguiti dai detenuti o ricoverati, tanto a tariffa quanto a giornata fissa, siano annotati sul conto corrente e sul libretto del lavoro in modo chiaro e preciso, onde possa sempre desumersene la specie e quantità rispettiva.
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