Regolamento›Capo IX
Art. 790
Registro delle materie da lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte tiene nota in apposito registro delle materie da lavoro ricevute dal contabile, dandosi scarico di quelle impiegate in ogni singolo lavoro eseguito nella officina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-790