Art. 790 · Registro delle materie da lavoro.
RegolamentoCapo IX

Art. 790

789 / 890

Registro delle materie da lavoro.

In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte tiene nota in apposito registro delle materie da lavoro ricevute dal contabile, dandosi scarico di quelle impiegate in ogni singolo lavoro eseguito nella officina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-790