Regolamento›Capo IX
Art. 792
Situazione giornaliera dei lavoranti.
In vigore dal 30 giu 1891
È obbligo del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte di dare giornalmente le indicazioni necessarie per la regolare tenuta della situazione, dalla quale deve risultare il numero dei detenuti o ricoverati presenti al lavoro e quello degli assenti per qualunque motivo.
La situazione stessa deve essere tenuta a cura del comandante, capoguardia, caposorvegliante o di chi venga designato dal vicedirettore su proposta del ragioniere, con l'approvazione del direttore, anche pei lavori all'aperto, per quelli di costruzione e pei servizii domestici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-792