Art. 792 · Situazione giornaliera dei lavoranti.
RegolamentoCapo IX

Art. 792

791 / 890

Situazione giornaliera dei lavoranti.

In vigore dal 30 giu 1891
È obbligo del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte di dare giornalmente le indicazioni necessarie per la regolare tenuta della situazione, dalla quale deve risultare il numero dei detenuti o ricoverati presenti al lavoro e quello degli assenti per qualunque motivo. La situazione stessa deve essere tenuta a cura del comandante, capoguardia, caposorvegliante o di chi venga designato dal vicedirettore su proposta del ragioniere, con l'approvazione del direttore, anche pei lavori all'aperto, per quelli di costruzione e pei servizii domestici.
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