Regolamento›Capo X
Art. 794
Scritture.
In vigore dal 30 giu 1891
Nelle colonie penali, ove si esercita l'agricoltura e le industrie, come il panificio, il macello, ecc., le scritture relative si devono uniformare alle regole comuni stabilite nel regolamento, per il servizio e la contabilità delle manifatture, salvo le variazioni ed eccezioni indicate negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-794