RegolamentoCapo IX

Art. 789

Responsabilità.

In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte preposto alle lavorazioni degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, è responsabile, in rapporto all'opera speciale che presta, della regolare esecuzione dei lavori ordinati dal direttore. Egli deve vigilare in ispecial modo a che i detenuti e ricoverati apprendisti sotto l'occhio dei lavoranti imparino l'arte cui sono addetti, proponendo a suo tempo per il passaggio a lavoranti o per l'aumento di classe quelli che ne siano meritevoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-789

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