Regolamento›Capo X
Art. 799
Tariffe e lavoro a cottimo.
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo deve sottoporre al direttore le tariffe dei lavori a cottimo, invigilarne in particolar modo l'eseguimento, farne la misurazione e rimetterne i risultati alla direzione perché ordini la compilazione dello stato mensile delle mercedi dovute ai condannati lavoranti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-799