RegolamentoCapo X

Art. 804

Piano dei lavori ordinari e di miglioramento.

In vigore dal 30 giu 1891
Nel settimo mese di ogni esercizio l'agronomo, dopo aver presi i necessarii accordi col direttore della colonia, compila e presenta allo stesso, per essere sottoposto al voto del consiglio d'amministrazione indicato nell', il piano dei lavori ordinarii di coltivazione e di quelli di miglioramento da eseguire nell'esercizio prossimo, unendovi un prospetto dimostrativo della spesa, da unirsi al preventivo. Senza l'autorizzazione del Ministero, da provocarsi con una deliberazione motivata dal predetto consiglio d'amministrazione, è vietato mutare o modificare il piano dei lavori e delle opere approvate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-804

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo