RegolamentoCapo X

Art. 805

Relazione annuale.

In vigore dal 30 giu 1891
Nella relazione prescritta alla lettera e dell', l'agronomo deve dar notizia dell'estensione dei terreni posti a coltivazione nell'esercizio precedente, del modo e dei mezzi coi quali tali colture vennero compiute, dei prodotti verificatisi, dei lavori e delle semine fatte pei raccolti dell'anno successivo, delle opere murarie iniziate e condotte a termine nell'interesse dell'azienda agricola e di quanto altro possa interessare l'esercizio e lo sviluppo delle industrie alle sue cure affidate. A tale relazione devono unirsi i relativi prospetti dimostrativi, da unirsi al bilancio consuntivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-805

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