Regolamento›Capo X
Art. 802
Conservazione e manipolazione dei prodotti.
In vigore dal 30 giu 1891
La responsabilità dell'agronomo si estende eziandio alla buona conservazione e manipolazione dei prodotti, anche dopo passati nei magazzini e dati in carico al contabile. A tale scopo devono essere presi gli accordi necessarii col contabile e col ragioniere, e sottoposti alla approvazione del direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-802