RegolamentoCapo X

Art. 801

Vigilanza sull'andamento della azienda agricola.

In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo è tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonché sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresì concorrere a tutto quanto può contribuire al più produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia.
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