Regolamento›Capo X
Art. 801
800 / 890Vigilanza sull'andamento della azienda agricola.
In vigore dal 30 giu 1891
L'agronomo è tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonché sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresì concorrere a tutto quanto può contribuire al più produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-801