Regolamento›Capo IX
Art. 793
792 / 890Vigilanza sull'annotazione del lavoro dei detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte invigila che i lavori eseguiti dai detenuti o ricoverati, tanto a tariffa quanto a giornata fissa, siano annotati sul conto corrente e sul libretto del lavoro in modo chiaro e preciso, onde possa sempre desumersene la specie e quantità rispettiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-793