Regolamento›Capo X
Art. 807
806 / 890Rami di contabilità.
In vigore dal 30 giu 1891
In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, l'azienda agricola si tiene distinta in quattro divisioni corrispondenti ai seguenti titoli:
a) vigne e vinificazione;
b) campi, prati e orti;
c) piante, boschi, macchie e prodotti attinenti;
d) bestiame, suo prodotto e lavoro.
Di tutte indistintamente le somministrazioni, i trapassi, le prestazioni fatte non solo fra le suddette divisioni, ma fra queste, la casa, le manifatture e il fabbricato, si tien nota in appositi giornali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-807