Regolamento›Capo X
Art. 811
810 / 890Ordini di carico e scarico.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore, in seguito a richiesta del ragioniere, appone la sua firma sugli ordini di carico e scarico delle materie prime e accessorie, dei prodotti dell'agricoltura e delle industrie affini.
Questi ordini devono compilarsi per cura dello stesso ragioniere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-811