Art. 818 · Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.
RegolamentoCapo XI

Art. 818

817 / 890

Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.

In vigore dal 30 giu 1891
Nelle carceri affidate a direttori di stabilimenti penali, la tenuta dei registri indicati nell'articolo precedente spetta al contabile, salvo l'eccezione stabilita nel capoverso dell', ed osservate le norme sul maneggio del danaro negli stabilimenti penali. Lo stesso si osserva quando ad un carcere venga destinato un impiegato contabile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-818