RegolamentoCapo XI

Art. 825

Registri e libretti di conto corrente dei detenuti e degli agenti di custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
I registri e i libretti dei detenuti e degli agenti di custodia devono essere tenuti al corrente giorno per giorno e contenere regolarmente tutti gli introiti ed esiti, meno pei detenuti la spesa del sopravitto, la quale può addebitarsi loro mensilmente. Il conto relativo deve sempre essere chiuso non appena un detenuto o un agente, per qualsiasi causa, cessi di appartenere allo stabilimento. Ai libretti degli agenti di custodia nelle carceri giudiziarie è esteso quanto è disposto nel capoverso dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-825

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