Regolamento›Capo XI
Art. 827
Verificazioni di cassa.
In vigore dal 30 giu 1891
Almeno ogni quattro mesi deve farsi dalla dirigente autorità l'accertamento dei fondi esistenti nella cassa, in confronto alle risultanze dei registri, e una copia del relativo verbale, constatante l'eseguita operazione, deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura.
Ove il servizio di cassa delle carceri sia affidato al contabile dello stabilimento penale, queste verifiche devono farsi ogni qual volta si proceda all'altra verifica dei fondi di spettanza dello stabilimento, non senza trasmettere i relativi verbali al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-827