Regolamento›Capo XI
Art. 831
830 / 890Proventi e loro categorie.
In vigore dal 30 giu 1891
I proventi delle carceri giudiziarie si ripartiscono in sette categorie:
1ª prodotto del lavoro dei detenuti;
2ª concorso dei comuni per le carceri mandamentali;
3ª prodotto delle camere o celle a pagamento;
4ª fondo di massa perduto dagli agenti di custodia e ritenuta sui loro averi per risarcimenti, ritenuta per malattie veneree, e giornate di cura;
5ª risarcimenti pagati dai detenuti;
6ª rimborso delle spese di mantenimento pei detenuti esteri;
7ª prezzo dei libretti di conto corrente degli agenti di custodia e dei detenuti, della carta da lettere somministrata a questi ultimi, e proventi casuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-831