Regolamento›Capo XI
Art. 837
Sorveglianza sulle scritture dei proventi.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando il servizio dei proventi delle carceri giudiziarie venga disimpegnato dal contabile di uno stabilimento di pena, la sorveglianza delle scritture relative e l'azione di controllo in genere spetta al ragioniere dello stabilimento stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-837