RegolamentoCapo XI

Art. 841

Modi diversi di provvedere al mantenimento dei detenuti.

In vigore dal 30 giu 1891
Al servizio del mantenimento dei detenuti, e alla somministrazione di quel che occorre ai vari bisogni delle carceri giudiziarie, può provvedersi per appalto, ovvero ad economia, secondo le circostanze e località, osservando quanto dispone il regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedersi al servizio mediante contratti a licitazione o trattativa privata, o per acquisti diretti o per convenzioni, o accordi scritti o verbali, a diaria fissa per razione o per servizio; ma, in qualunque caso, gli atti o gli accordi devono essere preventivamente approvati dal Ministero. Sia che il servizio proceda ad economia, sia che venga assicurato per convenzioni o accordi, devono sempre servarsi le norme del capitolato d'appalto in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-841

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo