Regolamento›Capo XI
Art. 841
840 / 890Modi diversi di provvedere al mantenimento dei detenuti.
In vigore dal 30 giu 1891
Al servizio del mantenimento dei detenuti, e alla somministrazione di quel che occorre ai vari bisogni delle carceri giudiziarie, può provvedersi per appalto, ovvero ad economia, secondo le circostanze e località, osservando quanto dispone il regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Può anche provvedersi al servizio mediante contratti a licitazione o trattativa privata, o per acquisti diretti o per convenzioni, o accordi scritti o verbali, a diaria fissa per razione o per servizio; ma, in qualunque caso, gli atti o gli accordi devono essere preventivamente approvati dal Ministero.
Sia che il servizio proceda ad economia, sia che venga assicurato per convenzioni o accordi, devono sempre servarsi le norme del capitolato d'appalto in vigore.
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