RegolamentoCapo XIII

Art. 875

Trasporto dei detenuti o ricoverati e dei corpi di reato.

In vigore dal 30 giu 1891
Le contabilità dei trasporti dei detenuti o ricoverati, e dei corpi di reato, si trasmettono dalle prefetture al Ministero alla fine di ogni trimestre coi modelli seguenti: a) richiesta di traduzione; b) conto dei trasporti; c) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei detenuti e dei corpi di reato; d) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei minorenni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-875

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