RegolamentoParte IV

Art. 878

Segregazione cellulare continua o notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di minore durata.

In vigore dal 30 giu 1891
Pei condannati a pene di durata minore di quella indicata nell'articolo precedente, la segregazione cellulare continua o la notturna dovrà rispettivamente applicarsi a misura che si abbiano posti disponibili, dando la precedenza ai condannati a pena di maggior durata, ai recidivi, ai ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-878

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