RegolamentoParte IV

Art. 883

Disposizioni relative ai condannati alla custodia.

In vigore dal 30 giu 1891
Ai condannati alla custodia, secondo le leggi anteriori, sono applicate le disposizioni degli del regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-883

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