Regolamento›Parte IV
Art. 887
Disposizioni pei condannati alla relegazione ed al carcere.
In vigore dal 30 giu 1891
Pei condannati alla relegazione ed al carcere, sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti approvati coi regi decreti 13 gennaio e 28 agosto 1862, sia per quanto riguarda il trattamento disciplinare, sia per quanto riflette la gratificazione loro assegnata, e il fondo di sussidio stabilito dagli di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-887