Regolamento›Parte IV
Art. 888
Liberazione condizionale pei condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione. Norme per ottenerla.
In vigore dal 30 giu 1891
Possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale, colle norme stabilite dagli ultimo capoverso, 499 e 502 del regolamento, e salvo le eccezioni indicate dall' del codice penale, i condannati ai lavori forzati a tempo, alla casa di forza e alla reclusione (secondo le leggi anteriori) per un tempo superiore ai cinque anni, qualora abbiano scontato i quattro quinti della pena, abbiano tenuto tale condotta da far presumere il loro ravvedimento, non abbiano da un anno riportato punizioni superiori all'ammonizione, e sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.
Nel calcolo del tempo della pena, pei condannati suddetti, il consiglio di sorveglianza o di disciplina, può anche tener conto, in tutto o in parte, del carcere preventivo sofferto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-888