Regolamento›Parte IV
Art. 889
Applicazione graduale delle nuove disposizioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni concernenti il vitto ordinario, le mercedi, l'acquisto di sopravitto ed altro, contenute negli saranno estese agli stabilimenti designati volta per volta con decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-889