Art. 889 · Applicazione graduale delle nuove disposizioni.
RegolamentoParte IV

Art. 889

888 / 890

Applicazione graduale delle nuove disposizioni.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni concernenti il vitto ordinario, le mercedi, l'acquisto di sopravitto ed altro, contenute negli saranno estese agli stabilimenti designati volta per volta con decreto ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-889