Regolamento›Parte IV
Art. 885
Catene pei condannati ai lavori forzati.
In vigore dal 30 giu 1891
A favore dei condannati ai lavori forzati che scontano la pena nel modo indicato nell' delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, è soppresso l'incatenamento in coppia, stabilito dall' del regolamento disciplinare 7 marzo 1878; e le catene indicate nell' del regolamento stesso sono limitate a quelle prescritte per la prima e la seconda categoria.
All'attuazione delle disposizioni di cui sopra, si ritengono quali appartenenti alla prima categoria tutti i condannati che vi sono ascritti e quelli che abbiano da scontare meno di dieci anni di pena, e alla seconda tutti gli altri che abbiano da scontare una pena maggiore.
Il successivo passaggio di questi ultimi alla prima categoria seguirà colle norme attualmente in vigore.
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