Regolamento›Parte IV
Art. 881
Passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione, secondo le leggi anteriori.
In vigore dal 30 giu 1891
Possono essere proposti pel passaggio alle case di pena agricole e industriali, colle norme stabilite dagli a 458, i condannati alla reclusione che sono negli stabilimenti penali non ancora ordinati secondo le disposizioni dell', ove abbiano espiato i due terzi della pena, e non meno di tre anni, ed abbiano gli altri requisiti indicati nel precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-881