Regolamento›Parte IV
Art. 881
880 / 890Passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione, secondo le leggi anteriori.
In vigore dal 30 giu 1891
Possono essere proposti pel passaggio alle case di pena agricole e industriali, colle norme stabilite dagli a 458, i condannati alla reclusione che sono negli stabilimenti penali non ancora ordinati secondo le disposizioni dell', ove abbiano espiato i due terzi della pena, e non meno di tre anni, ed abbiano gli altri requisiti indicati nel precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-881