RegolamentoParte IV

Art. 879

Assegnazione dei condannati attuali agli stabilimenti di pena.

In vigore dal 30 giu 1891
Pei condannati che, all'attuazione del regolamento, si trovino nelle carceri giudiziarie in attesa d'invio alla loro legale destinazione, si osserveranno le norme degli al 415. Tanto i condannati predetti, quanto gli altri posteriormente condannati al loro giungere in uno stabilimento di pena, che non sia completamente ordinato a norma del nuovo codice penale, vengono assoggettati a un periodo di isolamento in cella di osservazione, la cui durata sarà di trenta giorni pei condannati all'ergastolo, di venti pei condannati alla reclusione, di dieci pei condannati alla detenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-879

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