Regolamento›Parte IV
Art. 876
Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti di prigionia preventiva.
In vigore dal 30 giu 1891
Fino a che gli stabilimenti di prigionia preventiva non siano completamente ordinati, secondo le norme del nuovo codice penale, della legge sulla riforma carceraria, e del presente regolamento, si osserveranno le disposizioni seguenti:
a) per quanto riguarda gl'inquisiti e i condannati che possono scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie, la segregazione cellulare continua o la notturna è regolata, caso per caso, dal pubblico ministero, al quale verrà trasmesso ogni giorno un prospetto dimostrativo della popolazione detenuta nel carcere e delle celle in esso disponibili;
b) per quei detenuti che si mostrino ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi, l'autorità dirigente provocherà dall'autorità giudiziaria suddetta l'applicazione della segregazione cellulare continua o della notturna.
Le comunicazioni e richieste di cui sopra, per le carceri mandamentali, vengono fatte al pretore locale.
Quanto alle sezioni penali si osserveranno le disposizioni prescritte per gli stabilimenti penali.
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