Regolamento›Capo XIII
Art. 873
Anticipazione delle indennità di viaggio. - Conto delle spese per indennità di viaggio.
In vigore dal 30 giu 1891
Fatto il conteggio delle somme spettanti agli agenti di custodia a titolo d'indennità di viaggio pei traslochi, le direzioni degli stabilimenti dai quali essi partono devono anticiparne loro l'importo, ritirandone quietanza.
Alla fine di ogni semestre, le direzioni degli stabilimenti carcerari rimettono alla prefettura della rispettiva provincia il conto riepilogativo delle somme anticipate per trasporto degli agenti di custodia, con le relative quietanze, e in base ad essi vengono emessi i mandati di rimborso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-873