Regolamento›Capo XIII
Art. 870
Ritenute sulle paghe degli agenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Prima di corrispondere le paghe agli agenti di custodia, la dirigente autorità o il ragioniere, prende rispettivamente nota, sopra apposita tabella, delle somme da ritenersi sugli averi dei detti agenti. L'ammontare delle ritenute si conteggia nel modo indicato negli del regolamento.
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