Regolamento›Capo XIII
Art. 874
Spese diverse. - Telegrammi di Stato.
In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le altre spese che il Ministero ordina alle direzioni degli stabilimenti carcerari o dei riformatori si giustificano nel modo stabilito dal regolamento, o come venga di volta in volta prescritto.
I conti delle spese per telegrammi di Stato si trasmettono dalle direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori alla fine di ogni semestre alla prefettura della rispettiva provincia, con le relative quietanze e copie dei dispacci stessi per l'emissione del mandato di rimborso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-874