Art. 874 · Spese diverse. - Telegrammi di Stato.
RegolamentoCapo XIII

Art. 874

873 / 890

Spese diverse. - Telegrammi di Stato.

In vigore dal 30 giu 1891
Tutte le altre spese che il Ministero ordina alle direzioni degli stabilimenti carcerari o dei riformatori si giustificano nel modo stabilito dal regolamento, o come venga di volta in volta prescritto. I conti delle spese per telegrammi di Stato si trasmettono dalle direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori alla fine di ogni semestre alla prefettura della rispettiva provincia, con le relative quietanze e copie dei dispacci stessi per l'emissione del mandato di rimborso.
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